Procedimenti amministrativi

PROCEDIMENTO-AMMINISTRATIVO

 

STRUMENTI DI TUTELA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 
Gli strumenti di tutela a favore del cittadino nel corso del procedimento amministrativo sono disciplinati dal Capo III della Legge 241/1990.
I soggetti sui quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, coloro che per legge devono intervenire nel procedimento, i soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai destinatari del provvedimento finale, che possono ricevere un pregiudizio dall’adozione del provvedimento, hanno diritto di ricevere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7 legge 241/1990.
Gli interessati di cui all’articolo 22 Legge 241/1990 hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi.
Dal diritto di accesso sono esclusi gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione e nei procedimenti selettivi i documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale).
Gli interessati hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
Gli interessati hanno diritto di ricevere tempestiva comunicazione – prima dell’adozione di un provvedimento negativo – dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Questo solo per i procedimenti ad istanza di parte.
Gli interessati – entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente – hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

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